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Regolamento

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Art. 1

(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Mantova in base alle funzioni attribuite alla medesima Conferenza dall’art. 48 della legge regionale della Regionale Lombardia del 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato dalla legge regionale della Regionale Lombardia del 27 dicembre 2010, n. 21.

Art. 2

(Composizione)

La Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Mantova è composta da tutti i Sindaci dei Comuni del medesimo Ambito come territorialmente delimitato ai sensi dell’art. 47 della Legge Regionale della Regionale Lombardia del 12 dicembre 2003, n. 26, e s.m.i.

La Conferenza è presieduta, pro tempore, da un Presidente eletto fra i componenti dell’Conferenza o fra i loro delegati.

Le funzioni ed i compiti attribuiti al Presidente sono regolati dal successivo art. 4.

I Sindaci possono delegare la propria rappresentanza.

La delega, in tal caso, deve contenere almeno l’indicazione del nome e del cognome del delegato.

Ciascun Sindaco o delegato non può ricevere più di una delega da parte dei componenti della Conferenza.

Art. 3

(Attribuzioni)

In base all’art. 48 della legge regionale del 12 dicembre 2003, n. 26, e s.m.i., alla Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Mantova spetta:

A. indicare all’Ente responsabile dell’A.T.O. di cui all’art. 48, comma 1 bis, della legge regionale della Regione Lombardia n. 26/2003, come modificato, da ultimo, dalla legge regionale della Regionale Lombardia n. 21/2010, i rappresentanti dei Comuni da nominare nel Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di cui al medesimo art. 48, comma 1 bis, citato. La Conferenza provvede ad indicare tali nominativi facendo in modo che siano rappresentati i Comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i Comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.001 e 15.000 e i Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000;

B. fornire parere obbligatorio e vincolante all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova e all’Ente responsabile dell’A.T.O. in merito alle seguenti funzioni ed attività:

I. l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il Servizio Idrico Integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione delservizio idrico integrato;
II. l'approvazione e l'aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del D. Lgs. n. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
III: la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l’ente responsabile dell’A.T.O. e i soggetti cui compete la gestione del Servizio Idrico Integrato;
IV. la determinazione della tariffa di base del Sistema Idrico Integrato ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del D. Lgs.152/2006 e la definizione delle modalitàdi riparto tra gli eventuali soggetti interessati;
V. l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del D. Lgs. 152/2006.

Ai sensi dell’art. 48, comma 3, della citata legge regionale del 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., il parere obbligatorio e vincolante di cui alla precedente lettera B) è reso entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso.

Al fine della decorrenza dei trenta giorni di cui al precedente comma varrà, quale termine iniziale, la data in cui il Presidente della Conferenza riceve la richiesta di emissione del parere.

La richiesta di parere è trasmessa dall’Ufficio d’Ambito o dall’Ente Responsabile dell’A.T.O., tramite posta elettronica certificata o a mezzo fax o, alternativamente, mediante altro canale di trasmissione ritenuto idoneo.

Il Presidente della Conferenza provvede ad indicare i recapiti presso i quali inviare la richiesta.

Art. 4

(Presidente ed Ufficio di presidenza)

La Conferenza durante la prima seduta elegge, con votazione palese o, se richiesto, a scrutinio segreto, il Presidente ed il Vicepresidente della medesima.

Il Presidente e il Vicepresidente costituiscono l’Ufficio di presidenza.

Il Presidente ed il Vicepresidente rimangono in carica fintanto che non cessa la carica elettiva presso il loro comune; essi svolgono il proprio ruolo a titolo onorifico e gratuito.

Le cariche di Presidente e di Vicepresidente sono rinnovabili.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

In particolare il Presidente, svolge le seguenti funzioni:

A. riceve, da parte dall’Ente Responsabile dell’A.T.O., la richiesta di indicare i rappresentanti dei Comuni da nominare nel Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di all’art. 48, comma 1 bis, della Legge Regionale del 1 2 dicembre 2003, n. 26, come modificato, da ultimo, dalla legge regionale della Regionale Lombardia del 27 dicembre 2010, n. 21.

B. riceve da parte dell’"Ufficio d’Ambito" della Provincia di Mantova, le richieste di pareri in merito alle decisioni relative alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2 dell’art. 48 della Legge Regionale del 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato, da ultimo, dalla Legge Regionale della Regionale Lombardia del 27 dicembre 2010, n. 21;

C. predispone l’ordine del giorno della Conferenza;

D. convoca la Conferenza;

E. dirige i lavori della Conferenza garantendo il buon andamento degli stessi e l’osservanza della legge e del presente regolamento e si può avvalere dell’assistenza del Direttore generale dell’Azienda Speciale "Ufficio d’Ambito" per l’illustrazione dei punti all’ordine del giorno;

F. comunica all’"Ufficio d’Ambito" della Provincia di Mantova e all’Ente Responsabile dell’A.T.O., le risultanze delle riunioni della Conferenza e trasmette le deliberazioni assunte da tale Organo;

G. compie tutti gli atti necessari a garantire l’esercizio di tutte le prerogative che la legge conferisce alla Conferenza;

Art. 5

(Funzionamento Ufficio di presidenza della Conferenza)

Il Presidente della Conferenza svolge le proprie funzioni avvalendosi anche del supporto operativo della struttura organizzativa dell’"Ufficio d’Ambito" della Provincia di Mantova.

L’"Ufficio d’Ambito" della Provincia di Mantova mette a disposizione del Presidente della Conferenza la propria struttura organizzativa affinché lo stesso possa validamente compiere i propri compiti garantendo che la Conferenza possa esercitare tutte le proprie prerogative e funzioni.

In particolare la struttura organizzativa dell’"Ufficio d’Ambito" garantisce assistenza:

A. nell’invio dell’ordine del giorno predisposto dal Presidente della Conferenza, utilizzando le modalità definite nel presente regolamento;

B. nell’individuazione, di volta in volta, di locali adatti e, se possibile utilizzabili gratuitamente, dove la Conferenza può riunirsi;

C. nel pubblicizzare adeguatamente le decisioni adottate dalla Conferenza, pubblicando sul proprio albo pretorio (e/o) sul proprio sito istituzionale le deliberazioni assunte da tale organo;

D. nella trasmissione delle risultanze della Conferenza all’Ente Responsabile dell’A.T.O.;

E. nella trasmissione di qualsiasi ulteriore nota il Presidente della Conferenza ritenesse necessario o utile inviare.

Art. 6

(Adempimenti prima seduta della Conferenza)

La prima seduta della Conferenza è convocata dal Presidente facente funzione del Consorzio A.A.T.O.

Lo stesso redige e provvede ad inviare la convocazione e l’Ordine del giorno, prevedendo, fra gli argomenti da trattare, l’elezione del Presidente della Conferenza dei Comuni.

Durante la discussione relativa all’elezione del Presidente della Conferenza, la medesima riunione può essere presieduta dal Presidente facente funzione del Consorzio A.A.T.O. della Provincia di Mantova.

L’elezione del Presidente avviene con votazione palese o, se richiesto, a scrutinio segreto.

Successivamente all’elezione del Presidente, il medesimo provvede ad insediarsi e il consesso prosegue nell’esame degli eventuali ulteriori punti non ancora discussi previsti dall’Ordine del giorno.

Art. 7

(Convocazione della Conferenza)

A parte la prima, la convocazione è predisposta ed inviata dal Presidente della Conferenza a tutti i componenti della medesima ogni volta che risulti necessario o che la stessa debba provvedere ad esercitare le proprie attribuzioni come indicate al precedente art. 2.

Per i pareri da rendere ai sensi dell’art. 48, comma 3 della Legge Regionale n. 26/2003 e sm.i., la convocazione è predisposta ed inviata dal Presidente della Conferenza a tutti i componenti della medesima, entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta di parere pervenuta da parte dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova o dal Presidente dell’Ente Responsabile dell’A.T.O.

La Convocazione è inviata tramite posta elettronica certificata o a mezzo fax o, alternativamente, mediante altro canale di trasmissione ritenuto idoneo.

La medesima convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni consecutivi prima rispetto alla data della riunione e deve contenere:

A. l’indicazione dell’ora e del luogo di riunione della Conferenza e l’eventuale indicazione dell’ora e del luogo delle successive sedute della Conferenza, in caso di mancato raggiungimento del numero legale;

B. l’ordine del giorno;

C. le modalità di visione del materiale relativo agli argomenti previsti all’ordine del giorno.

Art. 8

(Funzionamento della Conferenza)

La Conferenza è presieduta dal Presidente eletto ai sensi del precedente art. 4 o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente di cui al medesimo art. 4.

Perché la Conferenza possa validamente deliberare è necessario che il numero dei rappresentanti dei Comuni presenti alla riunione sia pari ad almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Per le decisioni relative alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2, dell’art. 48 della legge regionale n. 26/2003, ciascun componente della Conferenza esprime un numero di voti proporzionali alla popolazione del Comune che rappresenta. In tale caso, le deliberazioni sono validamente assunte se approvate da tanti componenti della Conferenza che rappresentano la maggioranza della popolazione che risiede nell’Ambito e da almeno la metà più uno dei sindaci presenti alla Conferenza.

Per tutte le decisioni diverse da quelle indicate al comma precedente, fermo restando il numero di rappresentanti presenti per la validità della seduta che deve essere sempre pari alla metà più uno degli aventi diritto, le deliberazioni sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per l’indicazione dei nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito in rappresentanza dei Comuni, il numero degli aventi diritto è pari al numero dei Comuni rientranti nella relativa fascia di popolazione prevista dall’art 48 comma 1 bis della legge regionale n. 26/2003 e s.m.i..

In tal caso le deliberazioni sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza dei presenti e votanti.

Ai fini del presente articolo per popolazione residente nell’Ambito si intende quella indicata come tale, al 1° gennaio dell’anno precedente, da parte dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Le votazioni si esprimono a scrutinio palese, tuttavia, nel caso in cui le stesse riguardino persone fisiche, a richiesta, possono essere espletate a scrutinio segreto.

In tale ultimo caso il Presidente della Conferenza compie tutti gli atti necessari a garantire tale segretezza.

Delle sedute della riunione della Conferenza è redatto verbale sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente e dal segretario verbalizzante individuato nella figura del Segretario dell’Ufficio d’Ambito, se nominato, o, in caso contrario, da altro soggetto di volta in volta individuato e nominato dal Presidente della Conferenza scegliendolo tra i dipendenti dell’Ufficio d’Ambito.

Successivamente, tali verbali di deliberazioni sono trasmesse all’Ufficio d’Ambito della provincia di Mantova e all’Ente responsabile dell’ATO.

Le sedute della Conferenza sono pubbliche.