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Finalità e organizzazione

In base all’art. 48 della Legge Regionale del 12 dicembre 2003, n. 26, e s.m.i., alla Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Mantova spetta:

  1. indicare all’Ente responsabile dell’ATO di cui all’art. 48, comma 1 bis, della legge regionale della Regione Lombardia n. 26/2003, come modificato, da ultimo, dalla legge regionale della Regionale Lombardia n. 21/2010, i rappresentanti dei Comuni da nominare nel Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di cui al medesimo art. 48, comma 1 bis, citato. La Conferenza provvede ad indicare tali nominativi facendo in modo che siano rappresentati i Comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i Comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.001 e 15.000 e i Comuni con un numero di abitanti superiore a15.000;
  2. fornire parere obbligatorio e vincolante all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova e all’Ente responsabile dell’ATO in merito alle seguenti funzioni ed attività:
  • l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il Servizio Idrico Integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione delservizio idrico integrato;
  • l'approvazione e l'aggiornamento del Piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
  • la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l’ente responsabile dell’ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
  • la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del d.lgs.152/2006 e la definizione delle modalitàdi riparto tra gli eventuali soggetti interessati;
  • l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006.

La Conferenza è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

Perché la Conferenza possa validamente deliberare è necessario che il numero dei rappresentanti dei Comuni presenti alla riunione sia pari ad almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Per le decisioni relative alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2, dell’art. 48 della legge regionale n. 26/2003, ciascun componente della Conferenza esprime un numero di voti proporzionali alla popolazione del Comune che rappresenta. In tale caso, le deliberazioni sono validamente assunte se approvate da tanti componenti della Conferenza che rappresentano la maggioranza della popolazione che risiede nell’Ambito e da almeno la metà più uno dei sindaci presenti alla Conferenza.

Per tutte le decisioni diverse da quelle indicate al comma precedente, fermo restando il numero di rappresentanti presenti per la validità della seduta che deve essere sempre pari alla metà più uno degli aventi diritto, le deliberazioni sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza dei presenti.